Art. 2.
(Attribuzione della qualifica).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è inserito il seguente:

      «2-bis. La contrattazione collettiva nazionale per la categoria dei quadri può essere integrata dalla contrattazione collettiva territoriale stipulata tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. La contrattazione territoriale può trattare istituti e materie diversi rispetto a quelli stabiliti dal livello nazionale».